CERTIFICATORE ENERGETICO
Parlare di Certificazione Energetica come processo obbligatorio definito per legge, al di fuori della provincia di Bolzano e della Lombardia, fino ad oggi sembrava prematuro. Nei primi anni 90, per essere piu' precisi nel 1991, con la legge 10/91 venivano gettate le basi per una normativa che trova oggi il suo massimo impiego in servizi di nuova generazione nel settore energetico con particolare attenzione alla certificazione energetica e ai servizi ad essa connessi.
Il costo del petrolio in costante ascesa, il surriscaldamento globale, gli alti tassi di inquinamento derivanti dalle caldaie ad uso domestico nelle città hanno dato vita ad un nuovo settore di consulenza: il settore energetico e da qui nasce la figura del certificatore energetico per la produzione della certificazione energetica degli edifici. Lavoriamo con passione e per passione in questo ambiente con la consapevolezza che questo sforzo premierà tutti noi.
Ridurre i consumi di combustibili fossili è la priorità per consegnare alle generazioni future un pianeta abitabile. Il risparmio energetico e la consapevolezza del consumo (da qui la necessità di associare ad ogni immobile un attestato di certificazione energetica) sono le due principali leve per il raggiungimento di questo prezioso obiettivo.
I quattro obiettivi strategici sono:
- ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e migliorare la competitività del sistema e delle imprese;
- ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del territorio;
- promuovere la crescita competitiva dell’industria e delle nuove tecnologie nel campo energetico
- prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini per mezzo di politiche energetiche efficaci.
Al fine di capire bene cos'e' e a che cosa serve l'ACE o attestato di certificazione energetico e' necessario identificare e approfonditamente la differenza tra la Qualificazione Energetica e la Certificazione Energetica.
La qualificazione energetica o AQE atto di qualificazione energetica è quel documento "transitorio" introdotto dal d.lgs. 311/06 che sostituisce, in quelle regioni sprovviste del decreto attuativo (quindi tutte fuorichè regione lombardia e provincie autonome di Trento e Bolzano) l'attestato di certificazione energetica.
L'attestato di qualificazione energetica è un documento rilasciato dal costruttore (e redatto dal progettista o dal direttore lavori) contestualmente alla conformità delle opere in progetto (ricordiamo che senza questa documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace) va depositato in comune e può essere utilizzato per ottenere gli eventuali benefici di Legge per ristrutturazioni e/o installazione di pannelli solari.
Quale dunque la differenza sostanziale tra "attestato di qualificazione energetica " e "attestato di certificazione energetica".
Il primo può essere redatto da "chiunque" competente in materia di edilizia, per esempio il direttore lavori o il progettista dell'immobile che state acquistanto. Il secondo, detto "attestato di certificazione energetica" è una certificazione firmata e sottoscritta sotto la propria responsabilità da un "soggetto certificatore" (così lo chiama la Legge) competente e soprattutto abilitato all'esercizio di tale professione. Il primo qualifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche raggiunte dall’edificio in termini qualitativi, il secondo certifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche dell’edificio ovvero prende atto della situazione esistente e ne rende evidenza.
L’Attestato di Qualificazione Energetica è il documento che riporta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per ottenere i titoli abilitativi. Deve essere asseverato da professionista abilitato. L’Attestato di Qualificazione Energetica, insieme alla Relazione Tecnica, è il documento rispetto al quale il Comune deve fare gli accertamenti e ispezioni previsti dall’art.8. Copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica deve essere conservata dai Comuni ai fini degli accertamenti.
Ricordiamo che l ’art. 6 comma 1-bis prevede che l’attestato di qualificazione energetica, possa essere predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica. Tale documento NON costituisce l’attestato di certificazione energetica dell’edificio ed è valido, ai sensi dell’art.11 comma 1-bis e 1-ter, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali. Trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida perde efficacia.
Riassumendo: il primo è strumento di carattere comunicativo che informa il compratore dell’immobile; il secondo di carattere normativo che attestata le caratteristiche e il rispetto dei requisiti minimi dell’edificio ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitati.
Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica degli edifici sarà necessario "per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici".
Rivolgersi al Gruppo PLS per ottenere la certificazione eneregetica di un proprio immobile significa affidarsi a seri professionisti del settore, eticamente corretti e costantemente aggiornati in tutti i campi inerenti le nuove tecnologie energetiche per il rispermio energetico.
Gruppo PLS e' operativo su tutto il territorio lombardo.
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