QUALIFICAZIONE ENERGETICA - ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Attestato di qualificazione energetica

L'attestato di qualificazione energetica è quel documento "transitorio" introdotto dal d.lgs. 311/06 che sostituisce, in quelle regioni sprovviste del decreto attuativo (quindi tutte fuorichè regione lombardia e provincie autonome di Trento e Bolzano) l'attestato di certificazione energetica.

L'attestato di qualificazione energetica è un documento rilasciato dal costruttore (e redatto dal progettista o dal direttore lavori) contestualmente alla conformità delle opere in progetto (ricordiamo che senza questa documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace) va depositato in comune e può essere utilizzato per ottenere gli eventuali benefici di Legge per ristrutturazioni e/o installazione di pannelli solari.

Quale dunque la differenza sostanziale tra "attestato di qualificazione energetica " e "attestato di certificazione energetica".

Il primo può essere redatto da "chiunque" competente in materia di edilizia, per esempio il direttore lavori o il progettista dell'immobile che state acquistanto. Il secondo, detto "attestato di certificazione energetica" è una certificazione firmata e sottoscritta sotto la propria responsabilità da un "soggetto certificatore" (così lo chiama la Legge) competente e soprattutto abilitato all'esercizio di tale professione. Il primo qualifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche raggiunte dall’edificio in termini qualitativi, il secondo certifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche dell’edificio ovvero prende atto della situazione esistente e ne rende evidenza.

L’Attestato di Qualificazione Energetica è il documento che riporta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per ottenere i titoli abilitativi. Deve essere asseverato da professionista abilitato. L’Attestato di Qualificazione Energetica, insieme alla Relazione Tecnica, è il documento rispetto al quale il Comune deve fare gli accertamenti e ispezioni previsti dall’art.8. Copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica deve essere conservata dai Comuni ai fini degli accertamenti.

Ricordiamo che l ’art. 6 comma 1-bis prevede che l’attestato
di qualificazione energetica, possa essere predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica. Tale documento NON costituisce l’attestato di certificazione energetica dell’edificio ed è valido, ai sensi dell’art.11 comma 1-bis e 1-ter, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali. Trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida perde efficacia.

Riassumendo: il primo è strumento di carattere comunicativo che informa il compratore dell’immobile; il secondo di carattere normativo che attestata le caratteristiche e il rispetto dei requisiti minimi dell’edificio ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitati.

Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica (o l'attestato di qualificazione energetica) degli edifici sarà necessario "per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici".


d L'ultimo aggiornamento di questa pagina è del giorno giovedì 27 dicembre 2007


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