Attestato di qualificazione energetica
L'attestato di qualificazione energetica è quel documento "transitorio" introdotto dal d.lgs. 311/06 che sostituisce, in quelle regioni sprovviste del decreto attuativo (quindi tutte fuorichè regione lombardia e provincie autonome di Trento e Bolzano) l'attestato di certificazione energetica.
L'attestato di qualificazione energetica è un documento rilasciato dal costruttore (e redatto dal progettista o dal direttore lavori) contestualmente alla conformità delle opere in progetto (ricordiamo che senza questa documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace) va depositato in comune e può essere utilizzato per ottenere gli eventuali benefici di Legge per ristrutturazioni e/o installazione di pannelli solari.
Quale dunque la differenza sostanziale tra "attestato di qualificazione energetica " e "attestato di certificazione energetica".
Il primo può essere redatto da "chiunque" competente in materia di edilizia, per esempio il direttore lavori o il progettista dell'immobile che state acquistanto. Il secondo, detto "attestato di certificazione energetica" è una certificazione firmata e sottoscritta sotto la propria responsabilità da un "soggetto certificatore" (così lo chiama la Legge) competente e soprattutto abilitato all'esercizio di tale professione. Il primo qualifica le prestazioni energetiche
ovvero esprime le prestazioni
energetiche raggiunte dall’edificio in
termini qualitativi, il secondo certifica
le prestazioni energetiche ovvero esprime
le prestazioni energetiche dell’edificio
ovvero prende atto della situazione
esistente e ne rende evidenza.
L’Attestato di Qualificazione Energetica è il documento che riporta la
conformità delle opere realizzate rispetto
al progetto e deve essere asseverato
dal direttore dei lavori e presentato al
comune contestualmente alla dichiarazione
di fine lavori per ottenere i titoli
abilitativi. Deve essere asseverato da
professionista abilitato.
L’Attestato di Qualificazione Energetica,
insieme alla Relazione Tecnica, è il
documento rispetto al quale il Comune
deve fare gli accertamenti e ispezioni
previsti dall’art.8. Copia dell’Attestato
di Qualificazione Energetica deve
essere conservata dai Comuni ai fini
degli accertamenti.
Ricordiamo che l ’art. 6 comma 1-bis prevede che l’attestato
di qualificazione energetica,
possa essere predisposto a cura dell’interessato
al fine di semplificare il rilascio
della certificazione energetica. Tale
documento NON costituisce l’attestato
di certificazione energetica dell’edificio
ed è valido, ai sensi dell’art.11 comma
1-bis e 1-ter, fino all’entrata in vigore
delle Linee Guida nazionali. Trascorsi
12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee
Guida perde efficacia.
Riassumendo: il primo è strumento di carattere
comunicativo che informa il compratore
dell’immobile; il secondo di
carattere normativo che attestata le caratteristiche
e il rispetto dei requisiti minimi
dell’edificio ai fini dell’ottenimento
dei titoli abilitati.
Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica (o l'attestato di qualificazione energetica) degli edifici sarà necessario "per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici".
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L'ultimo aggiornamento di questa pagina è del giorno giovedì 27 dicembre 2007 |
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