Certificazione energetica per le case di nuova costruzione
Si ricorda che a decorre dal giorno 1 setttembre 2007, gli edifici per i quali verrą presentata la D.I.A. (denuncia di inizio attività) o, in alternativa, la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell'attestato di certificazione energetica redatto secondo la normativa da un soggetto certificatore (altresì denominato certificatore energetico) abilitato alla certificazione energetica degli edifici.
Prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, attribuisce ad un Soggetto certificatore l'incarico di compilare l'attestato di certificazione comunicandolo al Comune.
Ricordiamo che risulta obbligatorio progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici.
La nostra strttura è in grado di offrire il servizio di certificatore energetico di cantiere. Telefonateci per maggiori informazioni.
A questo proposito si rimanda per completezza di informazioni ad un articolo da noi pubblicato e ripreso da diversi blog: il ruolo del certificatore energetico di cantiere.
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L'ultimo aggiornamento di questa pagina è del giorno domenica 30 dicembre 2007 |
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