La certificazione energetica negli edifici aperti al pubblico o occupati dalle pubbliche autorità
La certificazione energetica negli edifici aperti al pubblico o occupati da pubbliche autorità è un passo obbligatorio stabilito dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. Per edificio pubblico intendiamo, rifacendoci alla Legge, un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici sia esso di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività od usi, compreso quello di abitazione privata.
In particolare il DGR 8/5018 (BURL 20 luglio 2007) parla chiaro e impone l’obbligo di certificazione energetica a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq.
Lo scopo della certificazione energetica negli edifici pubblici o occupati da pubbliche autorità è semplice: da un lato si vuole (e si deve) dimostrare al cittadino la sensibilità della pubblica amministrazione e delle Istituzioni verso le tematiche del risparmio energetico per mezzo dell’attuazione di specifici programmi volti a contenere i consumi (la certificazione è quantomeno una presa d'atto), dall’altro deve diffondere la cultura del risparmio energetico al cittadino che si sentirà sempre più “coinvolto” nell’azione di risparmio. Si ricorda infatti che l’attestato di certificazione energetica risalente a non più di dieci anni prima deve essere esposto in luogo chiaramente visibile per il pubblico, inoltre per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti.
Consumare meno energia significa risparmiare sulla bolletta energetica globale e ridurre i tassi di inquinamento limitando la produzione di gas climanteranti. La pratica di certificazione energetica negli edifici pubblici o occupati da pubbliche autorità prevede, se realizzata con criterio e non al solo fine di “produrre il pezzo di carta”, una serie di passi importantissimi, tra i quali:
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certificazione energetica dell’edificio: procedura attraverso la quale si possono identificare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria su struttura e impianti da applicare per attuare sin da subito un risparmio energetico, in pratica , per quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico; |
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verifica e revisione dei contratti di fornitura dell’energia, consentendo alla P.A. un risparmio immediato sui costi di fornitura; |
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azione di specifiche misure volte a ridurre i consumi dell’immobile oggetto di certificazione per mezzo, ad esempio, dell’attuazione di procedure di riqualificazione energetica con lo studio di “energy business plan”; |
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mantenimento nel tempo e miglioramento delle politiche energetiche. |
Ricordiamo inoltre che a partire dal mese di luglio 2007, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
Il nostro team di certificatori energetici è in grado di adempiere alla certificazione nelle seguenti province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
Chiamateci senza impegno, un referente sarà lieto di aiutarVi.
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L'ultimo aggiornamento di questa pagina è del giorno giovedì 27 dicembre 2007 |
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